DEUTSCH-ITALIENISCHE GESELLSCHAFT DRESDEN E.V.

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI - Comitato di Dresda
Mitglied der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kulturgesellschaften e.V.






































Statuto (Stesura del 15.01.2010)   [deutsch]

1 Nome e sede
1.1- L’associazione porta il nome di

Deutsch - Italienische Gesellschaft Dresden e. V.
- Societa` Dante Alighieri – Comitato di Dresda

(di seguito denominata in breve DIG Dresden e. V.)

1.2.- Sede della DIG e. V. è Dresda.:
Essa è iscritta nel registro delle associazioni presso il Tribunale di Dresda con il numero 1232.

2 Obiettivi e compiti dell’associazione
2.1.- L’associazione persegue esclusivamente e direttamente obiettivi d’interesse collettivo ai sensi
del capitolo “Scopi esenti da tassazione” della normativa fiscale.
2.2.- Fine dell’associazione è la diffusione della cultura italiana e la cura dei rapporti di cooperazione italo -
tedesca nella zona di Dresda nel campo dell’arte, della lingua, della scienza, dello sport, della
economia e della tecnica.
2.3.- Gli scopi statutari vengono in particolare realizzati attraverso manifestazioni pubbliche con
riferimenti tematici e personali all’Italia (ad es. concerti, conferenze, mostre d’arte) e mediante
l’organizzazione di incontri interculturali tra italiani e tedeschi. L’associazione promuove anche l’apprendimento ed in particolare la cura della lingua italiana attraverso adeguate attività.
2.4.- L’associazione è attiva e disinteressata. Essa non persegue principalmente scopo di lucro.
2.5.- I fondi dell’associazione possono essere impiegati solo per obiettivi conformi allo statuto.
I soci in quanto tali non acquistano alcun diritto ad un sussidio da parte dell’associazione.
2.6.- Nessuna persona può essere favoreggiata attraverso attività estranee agli scopi dell’associazione
o da compensi sproporzionati.

3 Appartenenza all’associazione
3.1.- Possono diventare soci dell’associazione persone fisiche e giuridiche, società, enti di diritto pri-
vato e pubblico ed associazioni non registrate.
L’iscrizione va formulata per iscritto presso il Comitato direttivo.
L’iscrizione comporta l’accettazione di quanto è sancito nello statuto.
3.2.- L’ammissione è decisa dal Comitato direttivo a maggioranza semplice.
3.3.- L’età minima per l’ammissione è di 14 anni: i minorenni necessitano dell’approvazione scritta da parte
dei genitori.
3.4.- L’appartenenza all’associazione da diritto a partecipare alle attività associative nel pieno rispetto
dello statuto.
3.5.- L’appartenenza all’associazione cessa in caso di recesso, esclusione o decesso del socio.
3.6.- Il recesso è possibile solo alla fine dell’anno d’esercizio.Va comunicato per iscritto al Comitato entro e
non oltre il 30 novembre dell’anno d’esercizio in corso.
3.7.- Un socio che sia contravvenuto in maniera rilevante agli interessi dell’associazione può essere
escluso su delibera del Comitato direttivo.
La delibera è formulata in sede d’assemblea del Comitato direttivo ed è approvata se si raggiunge la maggioranza di 2/3 dei partecipanti.
Un’infrazione che comporta l’esclusione si ha ad esempio nel caso in cui il socio, ignorando il sollecito, ritardi per più di tre mesi nel pagare la quota sociale.
L’esclusione va comunicata per iscritto.
A questa può essere unito il sollecito.
La decisione va motivata per iscritto ed inviata per posta semplice al socio. Questi può farvi ricorso per iscritto entro un mese dalla ricezione della comunicazione.
Sul ricorso decide la successiva assemblea dei soci a maggioranza di 2/3 dei soci dell’assemblea.
3.8.- Un socio, per motivi particolari, può chiedere per iscritto al Comitato direttivo di sospendere
provvisoriamente la sua appartenenza all’associazione per il seguente anno civile: in questo caso egli è esonerato dal pagamento della quota sociale per l’anno in questione ma non può esercitare i suoi diritti.
L’appartenenza all’associazione è ripristinata automaticamente allo scadere dell’anno di sospensione, salvo che il socio non abbia specificato per iscritto una data diversa. Il socio è tenuto al pagamento dell’intera quota sociale per l’anno nel quale la sua appartenenza all’associazione torna ad essere effettiva. La sospensione può essere concessa al massimo per cinque anni consecutivi. Allo scadere di questo periodo, il socio rientra nell’associazione: una nuova sospensione può essere richiesta non prima di un anno dalla data di rientro nell’associazione.
3.9.- L’Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può procedere alla nomina di soci onorari.
Tale riconoscimento riguarda sia membri che si sono distinti per particolari servigi resi in favore dell’associazione, sia persone non socie che si sono rese particolarmente meritevoli nell’incentivare le relazioni italo – tedesche. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale. I loro diritti sono quelli di qualunque altro socio.

4 Organi dell’associazione
4.1.- Organi dell’associazione sono:
Il Comitato direttivo
L’Assemblea dei soci
4.2.- Il Comitato direttivo dirige l’associazione e garantisce che le sue attività si svolgano in conformità allo
statuto. Esso risponde delle proprie decisioni dinanzi all’Assemblea dei soci e viene da questa eletto per un mandato di tre anni.
4.3.- Il Comitato si compone di un presidente, un vicepresidente, un tesoriere nonché di almeno altri due soci. Nel caso che un membro del Comitato si dimetta durante il periodo del suo incarico, il Comitato può nominare come successore un altro socio che resta in carica fino alle elezioni successive; la nuova nomina deve essere approvata al più tardi nel corso della successiva assemblea ordinaria dei soci.
4.4.- I membri del Comitato svolgono le loro funzioni in linea di principio senza retribuzione,
4.5.- Se necessario, le funzioni possono essere assunte, a seconda delle disponibilità in bilancio, a titolo oneroso in base ad un contratto di lavoro o contro pagamento di un’indennità per spese ai sensi del § 3 n. 26 e 26a EStG (legge relativa all’imposta sul reddito).
4.6.- La decisione relativa ad una funzione a titolo oneroso spetta al Comitato direttivo. Lo stesso vale per le condizioni e i termini del contratto.
4.7.- Il Comitato direttivo ha il potere di conferire incarichi per conto dell’associazione, contro pagamento di un adeguato rimborso o di un’indennità per spese, a seconda delle disponibilità in bilancio dell’associazione.
4.8.- Per gli incarichi amministrativi e direttivi il Comitato direttivo ha il potere di assumere, nell’ambito delle disponibilità in bilancio, degli impiegati a tempo pieno.
4.9.- Inoltre tutti i soci e i collaboratori dell’associazione, anche il Comitato direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese ai sensi del § 967 BGB (Codice Civile Tedesco), per le spese derivanti dallo svolgimento dell’attività per conto dell’associazione. Vi rientrano in particolare le spese di spostamento, le spese di viaggio, le spese di spedizione, le spese telefoniche ecc.
4.10.-Si fa riferimento, da un punto di vista legislativo, a quanto regolamentato dalla Legge relativa all’imposta sul reddito (EStG) § 4 (5) e dalle Direttive relative alle imposte sui salari (LStR) da 9.4 a 9.8.
4.11.-Il diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere solo entro un termine di 4 settimane dall’occorrenza. I rimborsi vengono concessi solo se le spese vengono certificate da ricevute e distinte comprovanti le stesse.
4.12 Nell’ambito del suo obbligo di rendiconto nei confronti dei soci, il Comitato direttivo deve render conto annualmente, in sede di assemblea dei soci, dei compensi pagati e dei rimborsi spese.
4.13.-Nel rispetto delle disposizioni legislative è possibile devolvere all’associazione, a titolo benefico, i diritti di cui sopra.
4.14 La presente regolamentazione ha effetto retroattivo dall’anno 2007.
4.15.-Il Comitato è responsabile per tutte le questioni inerenti l’associazione, escluse quelle che per statuto o
per legge siano di competenza dell’assemblea dei soci.
Tra questi compiti vi sono:
Preparazione dell’assemblea e formulazione dell’ordine del giorno
Convocazione dell’assemblea dei soci
Esecuzione delle decisioni dell’assemblea
Preparazione di un eventuale piano di bilancio, stesura della relazione annuale, presentazione del programma annuale.
- Rendiconto sulle ammissioni ed esclusioni di soci.
4.16.-Il Comitato si riunisce regolarmente per riempire i compiti dell’associazione. Può essere convocato quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano adducendone i motivi.
Il Comitato può deliberare quando sono presenti almeno quattro membri. Per l’approvazione della delibera è sufficiente la maggioranza semplice. A parità di voti, risulta decisivo il parere del presidente o, se questi è impedito, quello del vicepresidente.
4.17.-L’associazione è rappresentata dinanzi al tribunale e in sede extragiudiziale ai sensi dell’art. 26 BGB
-dal solo presidente oppure
-dal vicepresidente assieme al tesoriere.
Questi ultimi possono tuttavia usufruire dei loro poteri rappresentativi solo nel caso di impedimento da
parte del presidente.
4.18.-L’assemblea dei soci è l’organo superiore della DIG di Dresda.
Ogni socio ha diritto di prendere parte all’assemblea. Questa si compone di tutti i soci comuni e onorari
dell’associazione con diritto di voto e di ospiti senza diritto di voto.
4.19.-L’assemblea dei soci verifica la legittimazione dei soci, nomina i conduttori dell’assemblea e approva l’ordine del giorno e il regolamento interno.
L’assemblea è responsabile delle seguenti questioni:
elezione, sospensione e congedo del Comitato
approvazione della relazione annuale del Comitato e del tesoriere
nomina di un revisore dei conti
definizione dei punti principali dell’attività dell’associazione per il periodo stabilito delle elezioni.
fissazione dell’importo delle quote sociali annuali
delibera sugli emendamenti dello statuto e scioglimento dell’associazione
nomina dei soci onorari
delibera sulle esclusioni di membri
delibera sulle attività di collaborazione o appartenenza dell’associazione ad altre realtà associative a livello nazionale ed internazionale
Inoltre, l’assemblea può deliberare delle raccomandazioni al Comitato inerenti tutte le questioni dell’associazione, in particolare riguardo la programmazione annuale.
4.20.-L’ assemblea dei soci può deliberare quando è presente almeno un terzo dei soci.
In caso contrario, l’assemblea dei soci può essere riconvocata in data immediatamente successiva. In questo caso essa è in grado di decidere senza tenere conto del numero dei soci presenti. Al riguardo sono date delle indicazioni già nella lettera d’invito all’assemblea.
Per le decisioni dell’assemblea è necessaria la maggioranza semplice dei soci presenti.
Emendamenti dello statuto e delibere sullo scioglimento dell’associazione necessitano una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
Il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente.
4.21-Sullo svolgimento dell’assemblea dei soci e le delibere di questa va redatto un verbale che deve essere
sottoscritto dai conduttori dell’assemblea e dal protocollista del Comitato direttivo o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un altro membro dell’associazione nominato dall’assemblea.
4.22.-L’ assemblea dei soci si riunisce una volta l’anno. E’ convocata dal Presidente per lettera semplice
almeno tre settimane prima della data prevista. L’invito contiene la bozza dell’ordine del giorno.
4.23.-Un’ assemblea straordinaria va convocata almeno due settimane prima con lettera semplice
su richiesta dell’Assemblea
su richiesta del Comitato direttivo
su richiesta scritta da parte di più di un terzo dei soci.

5 Finanze
5.1.- L’ associazione si finanzia attraverso le quote sociali, le donazioni, i contributi statali e comunali così
come attraverso altri sussidi contemplati tra gli scopi dell’associazione.
5.2.- L’ anno d’esercizio dell’associazione è l’anno civile.
5.3.- L’ assemblea dei soci stabilisce l’importo della quota sociale annuale.
5.4.- La quota sociale annuale va versata all’inizio dell’anno di esercizio.
Il termine di scadenza è il 15 gennaio.
Ai soci si consiglia di utilizzare la procedura elettronica.
5.5.- L’ assemblea dei soci si consulta e delibera sulle principali questioni in tema di gestione finanziaria per
l’anno di esercizio stabilito.
5.6.- Il Comitato si consulta e delibera, tra un’assemblea e l’altra, sull’ utilizzazione e acquisizione dei fondi
in conformità allo statuto: per questo compito è tenuto a svolgere il lavoro con la diligenza del buon padre di famiglia.
5.7.- A conclusione dell’anno di esercizio il tesoriere redige la relazione finanziaria dell’associazione.
Questa deve contenere un completo resoconto della gestione e dell’ impiego dei fondi dell’associazione che va quindi presentata all’assemblea dei soci e da questa approvata.
Su richiesta dell’assemblea un organo di revisione indipendente può essere incaricato di verificare la
relazione finanziaria.
5.8.- L’ assemblea dei soci nomina per un periodo di tre anni un controllore dei conti, il quale può anche non
essere un membro del Comitato. Questi procede, almeno una volta l’anno, alla verifica dell’esattezza numerica dei conti dell’associazione e deve presentarne i risultati in sede di assemblea annuale.

6 Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’associazione o di soppressione degli scopi esenti da tassazione, il patrimonio
dell’associazione spetta al Ministero della Pubblica Istruzione dello Stato Libero di Sassonia ai fini di promuovere la lingua italiana ai licei di Dresda.

26.05.2011 12:29
© DIG Dresden e.V.
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